Marzo 2022
Decreto Ucraina recante misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina
E’ entrato in vigore il 22 marzo il decreto Ucraina (D.L. n. 21/2022) che, tra le tante novità, ha concesso, come misura di contenimento dei prezzi dei carburanti, la possibilità per il datore di lavoro di erogare buoni benzina e di usufruire di ulteriori trattamenti Cigo in deroga al D.Lgs. n.148/2015.
Bonus benzina di 200 euro
Il bonus carburanti detassato ai dipendenti è previsto come misura “one shot” per il solo anno 2022.
In attesa di chiarimenti da parte dell’AE, si ritiene che, stante la scrittura della norma, il bonus sia da considerarsi eventualmente aggiuntivo al riconoscimento di un ulteriore buono benzina erogato ai sensi dell’art. 51, comma 3, TUIR nei limiti di 258,23 euro e non vada ad “intaccare” tale limite.
Si suppone pertanto che il plafond massimo per l’anno 2022, per l’acquisto di carburanti, possa essere innalzato a 458,23 totali.
Si ricorda che :
- se tale limite viene superato nel corso del periodo d’imposta l’importo concorre integralmente alla formazione del reddito;
- la verifica della soglia di esenzione va fatta tenendo conto di tutti i redditi percepiti, anche se derivanti da altri rapporti di lavoro eventualmente trattenuti nel corso dello stesso periodo di imposta.
Destinatari
Il Decreto legge al momento non individua una specifica categoria di dipendenti beneficiari, ma vale la pena di analizzare se l’agevolazione possa essere o meno riconosciuta ad personam.
Benchè tale requisito non sia esplicitamente specificato nella norma, l’orientamento dell’amministrazione finanziaria è di senso opposto e , in perfetta similitudine con quanto avviene per i buoni pasto, è richiesto che gli stessi siano offerti a tutti i dipendenti o a categorie omogenee di lavoratori.
Il Decreto Ucraina prevede anche , al fine di fronteggiare situazioni di particolare difficoltà economica, ulteriori trattamenti di cassa integrazione ordinaria ( CIGO) per le aziende che hanno esaurito i periodi di cassa integrazione previsti dal D.Lgs n.148/2015.
Tali aziende possono richiedere ulteriori 26 settimane di Cassa fruibili fino al 31.12.2022.
Anche le aziende del settore turistico, che occupano fino a 15 dipendenti, in deroga alla normativa ordinaria della cassa, possono richiedere ulteriori otto settimane fruibili fino al 31.12.2022.
I datori di lavoro destinatari di tale deroga sono stati individuati attraverso specifici codici Ateco.
Esonero dal pagamento del contributo addizionale
I datori di lavoro rientranti nei settori siderurgico, legno, ceramica, automotive ed agro industria, che a seguito della crisi internazionale sono costretti a ricorrere alla cassa integrazione sono esonerati dal pagamento della contribuzione addizionale .
Anche in questo caso le aziende oggetto dell’esonero sono state individuate attraverso specifici codici Ateco.
Agevolazione contributiva per il personale delle aziende in crisi
Viene riconosciuto, ai datori di lavoro che assumono, nell’anno 2022 con contratto di lavoro a tempo indeterminato, lavoratori provenienti da imprese per le quali è attivo un tavolo di confronto per la gestione della crisi aziendale, un esonero del 100% dei contributi a carico del datore per un massimo di 36 mesi, nel limite di importo pari a 6.000 euro annui.
Tale misura viene estesa anche ai datori che assumono lavoratori licenziati per riduzione di personale da dette imprese, nei 6 mesi precedenti.
