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Gennaio 2022

Legge di Bilancio 2022 in sintesi ed altre novità legislative

Si riassumono brevemente le principali disposizioni che riguardano la gestione e l’amministrazione  del personale per l’anno 2022.

Modifiche al regime di tassazione del reddito delle persone fisiche (Irpef)

A decorrere dal periodo d’imposta 2022 vengono riorganizzate le aliquote Irpef e gli scaglioni di reddito secondo il seguente schema:

Scaglioni di reddito

Aliquota Irpef

Fino a 15.000

23%

Oltre 15.000 e fino a 28.000

25%

Oltre 28,000 e fino a 50.000

35%

Oltre 50.000

43%

Si precisa che vengono rimodulate anche le altre detrazioni attraverso formule diverse rispetto ai precedenti anni.

Trattamento integrativo

Per il periodo d’imposta 2022 viene confermato il trattamento integrativo, ma limitatamente ai titolari di reddito complessivo non superiore ad euro 15.000 ,( anziché euro28.000 come previsto per il 2020 e 2021) e con imposta lorda di ammontare superiore alle detrazioni di lavoro spettanti.

L’importo annuo della misura rimane fissato in euro 1.200, da rapportare alla durata del rapporto di lavoro.

Con riferimento ai titolari di reddito complessivo tra  15.000 e 28.000 euro, il trattamento integrativo spetta esclusivamente ai cosiddetti incapienti.

Ulteriore detrazione

Dal periodo d’imposta 2022 l’ulteriore detrazione viene soppressa.

Assegno unico ed universale per figli a carico

Si ricorda che a decorre dal mese di marzo 2022 viene  istituito l’assegno unico ed universale per i figli a carico, che accorpa  gli assegni al nucleo familiare, la detrazione per figli a carico e le misure legate alla  natalità .  

Tale assegno spetta a tutti i nuclei familiari con figli a carico, a prescindere dall’occupazione dei genitori (anche lavoratori autonomi, liberi professionisti, disoccupati ed incapienti), a seconda della condizione economica del nucleo, come identificata dall’Isee,  e verrà erogato dal mese di marzo al mese di febbraio dell’anno successivo.

Dal mese di gennaio 2022 è disponibile sul sito dell’Istituto la procedura per presentare la domanda e l’erogazione dell’importo avviene mediante  accredito sull’ Iban indicato. 

Riduzione aliquota contributiva a carico del lavoratore

Per i periodi di paga dal 1 gennaio2022 al 31dicembre 2022, i lavoratori dipendenti con una retribuzione imponibile previdenziale mensile non superiore a 2.692,00 euro, beneficiano di una riduzione dell’aliquota contributiva a loro carico nella misura di 0,80 punti percentuali.

Esonero contributivo lavoratrici madri

In via sperimentale, per l’anno 2022, viene  riconosciuto un esonero dal versamento dei contributi previdenziali a carico delle lavoratrici madri dipendenti del settore privato.

L’esonero contributivo, pari al 50% dei contributi previdenziali a carico della lavoratrice madre, opera

  • Dalla data del rientro nel posto di lavoro dopo la fruizione del congedo obbligatorio di maternità
  • Per un periodo massimo di un anno a partire dalla predetta data di rientro.

Congedo di paternità obbligatorio e facoltativo

Il congedo di paternità, sia obbligatorio che facoltativo, viene reso strutturale.

Pertanto il padre lavoratore dipendente, per i figli nati/adottati/affidati, ha diritto a :

  • Congedo obbligatorio della durata di 10 giorni, da godere anche non continuativamente
  • Un congedo facoltativo della durata di 1 giorno, da fruire in accordo con la madre ed in sostituzione di una corrispondente giornata di astensione obbligatoria spettante a quest’ultima.

Entrambi i congedi sono utilizzabili nei primi 5 mesi  decorrenti dalla nascita, dall’ingresso in famiglia o dall’entrata in Italia del minore.

Per i giorni di congedo obbligatorio e facoltativo del padre spetta un’indennità giornaliera , a carico dell’Inps, pari al 100% della retribuzione.

Tale indennità è corrisposta dal datore di lavoro, salvo successivo conguaglio con i contributi e le somme dovute all’Istituto previdenziale.

Esonero contributivo per l’assunzione di lavoratori da aziende in crisi

Viene proposto un nuovo incentivo rivolto alle aziende  che assumono con contratto a tempo indeterminato, nel corso dell’anno 2022,  lavoratori subordinati provenienti da imprese per le quali è attivo un tavolo di confronto per la gestione della crisi aziendale.

L’incentivo spettante è quantificato nel 100% dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro per un periodo di 36 mesi, a far data dall’assunzione del lavoratore.

L’esonero, per l’assunzione di lavoratori provenienti da aziende in crisi, spetta indipendentemente dall’età anagrafica degli stessi.

Esonero contributivo per l’assunzione di beneficiari del nuovo trattamento straordinario di integrazione salariale

I datori di lavoro privati, che dovessero assumere, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, i lavoratori beneficiari di tale trattamento straordinario di integrazione salariale, potranno beneficiare, per ogni mensilità di retribuzione corrisposta al lavoratore, di un incentivo mensile pari al 50% dell’ammontare del trattamento straordinario di integrazione salariale che sarebbe stato corrisposto al lavoratore, e comunque per un periodo massimo di 12 mesi.

L’applicazione del beneficio in esame è subordinata all’autorizzazione della Commissione Europea .

Apprendistato professionalizzante con lavoratori beneficiari di trattamenti straordinari di integrazione salariale

Dal 1° gennaio 2022 è possibile assumere con contratto di apprendistato professionalizzante, in deroga ai limiti di età anagrafica, non solo per i lavoratori beneficiari di un trattamento di disoccupazione, ma anche per i lavoratori che beneficiano del  trattamento  straordinario di integrazione salariale.

Riduzione età massima apprendistato professionalizzante per le società sportive

Le società e le associazioni sportive professionistiche, a partire del 1° gennaio 2022, potranno stipulare contratti di apprendistato professionalizzante solamente con lavoratori di età inferiore ai 23 anni.

Preventiva comunicazione  all’Ispettorato territoriale del Lavoro dei lavoratori occasionali

Diventa obbligatorio comunicare  in modo preventivo, a mezzo mail, tutte le prestazioni occasionali .

L’obbligo in questione riguarda le prestazioni già in essere, nonché   i rapporti iniziati  a decorrere dal 21 dicembre 21  e già cessati, e  la comunicazione andrà  effettuata entro il 18 gennaio p.v.

Per tutti gli altri rapporti di lavoro occasionale la comunicazione andrà effettuata prima dell’inizio della prestazione occasionale.

Sospensione dell’attività imprenditoriale

L’Ispettorato Nazionale del Lavoro adotta il provvedimento cautelare della sospensione dell’attività imprenditoriale quando riscontra che almeno il 10% ( anziché il 20% come in precedenza), dei lavoratori presenti sul luogo di lavoro, risulti occupato irregolarmente, ossia senza preventiva comunicazione di instaurazione  del rapporto di lavoro, ovvero inquadrato come lavoratori autonomi occasionali in assenza  delle condizioni richieste dalla normativa.

Si rinnova la disponibilità ad approfondire le tematiche illustrate.