Skip to main content

02 Gennaio 2023

Legge di Bilancio anno 2023

 

Si riassumono brevemente le principali disposizione della  Legge di Bilancio che riguardano la gestione e l’amministrazione del personale per l’anno 2023.

Incentivo under 36

Con il comma 297, la Legge di Bilancio 2023 estende alle assunzioni a tempo indeterminato,  nonché alle trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato ,effettuate dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023, di soggetti che non hanno compiuto il 36° anno di età, e non hanno mai avuto un’occupazione a tempo indeterminato con il medesimo datore di o altro datore di lavoro , nel corso dell’intera vita lavorativa,  l’esonero contributivo totale  già previsto per le assunzioni dei medesimi soggetti effettuate nel biennio 2021-2022.

L’esonero spetta:

  • nella misura del 100% dei contributi previdenziali dovuti dal datore di lavoro privato (con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL ) e nel limite massimo di importo pari a 8.000 euro annui, riparametrati e applicati su base mensile;

  • per un periodo massimo di 36 mesi, elevato a 48 mesi per le assunzioni in una sede o unità produttiva ubicata nelle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calbria e Sardegna.

N.B. L’esonero in parola è subordinato all’autorizzazione della Commissione Europea e alle istruzioni dell’Inps.

Incentivo donne svantaggiate

Con il comma 298, invece, la legge in esame estende alle assunzioni effettuate dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023 di donne cd. “svantaggiate”, l’esonero contributivo totale già previsto per le assunzioni effettuate nel biennio 2021-2022.

L’esonero in trattazione sarà riconosciuto per le assunzioni a tempo determinato, a tempo indeterminato, nonché per le trasformazioni a tempo indeterminato di un rapporto precedentemente agevolato, effettuate dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023, di donne che si trovano in una delle seguenti condizioni:

  • donne con almeno 50 anni di età e disoccupate da oltre 12 mesi;
  • donne di qualsiasi età, residenti in regioni ammissibili ai finanziamenti nell’ambito dei fondi strutturali dell’Unione europea, prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi;
  • donne di qualsiasi età che svolgono professioni o attività lavorative in settori economici caratterizzati da un’accentuata disparità di genere, con un tasso di disparità uomo-donna che superi di almeno il 25% la disparità media uomo-donna, e prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi
  • donne di qualsiasi età, ovunque residenti e prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi.

Ricorrendo le condizioni soggettive della lavoratrice, l’esonero spetta:

  • 100% dei contributi previdenziali dovuti dal datore di lavoro privato (con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL ) e nel limite massimo di importo pari a 8.000 euro annui, riparametrati e applicati su base mensile;
  • per un periodo massimo di 12 mesi in caso di contratto a tempo determinato (ovvero la minor durata del rapporto) e di 18 mesi in caso di assunzioni o trasformazioni a tempo indeterminato.

N.B. L’esonero in parola è subordinato all’autorizzazione della Commissione Europea e alle istruzioni dell’Inps.

Incentivo assunzione percettori reddito di cittadinanza

Viene introdotto un nuovo esonero contributivo a favore dei datori di lavoro privati che nel corso del 2023 assumono con contratto di lavoro a tempo indeterminato beneficiari del reddito di cittadinanza. Il nuovo incentivo si sostanzia in un esonero dal versamento del 100% dei contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL, ed è riconosciuto:

  • per un periodo massimo di dodici mesi e nel limite massimo di importo pari a 8.000 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile;
  • per le assunzioni a tempo indeterminato, ovvero le trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato, purché avvenute dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023.

L’esonero non si applica ai rapporti di lavoro domestico

N.B. L’esonero in parola è subordinato all’autorizzazione della Commissione Europea e alle istruzioni dell’Inps.

Riduzione dell’imposta sostitutiva applicabile ai premi

L’articolo 1della Legge di Bilancio 2023 riduce dal 10% al 5% l’aliquota dell’imposta sostitutiva per i premi di produttività erogati nell’anno.

Tale riduzione si applica:

  • sui premi di risultato di ammontare variabile la cui corresponsione è legata ad incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione, nonché
  • sulle somme erogate sotto forma di partecipazione agli utili dell’impresa, entro il limite di 3.000 euro (4.000 euro se l’azienda coinvolge pariteticamente i lavoratori nell’organizzazione del lavoro).

Tale misura trova applicazione per il settore privato e con riferimento ai titolari di reddito di lavoro dipendente di importo non superiore, nell’anno precedente quello di percezione, a 80.000 euro.

N.B. si ricorda che i premi di produttività soggetti a detassazione sono i premi di risultato erogati in base ad accordi di secondo livello , siglati con i sindacati, nel rispetto della complessità dei requisiti previsti dall’Agenzia delle Entrate e registrati presso un apposito portale.

Esonero contributivo IVS lavoratori dipendenti

Viene reintrodotto, per i periodi di paga dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023, l’esonero sull’aliquota dei contributi previdenziali per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti (IVS) dovuta dai lavoratori dipendenti del settore pubblico e privato, ad esclusione dei lavoratori domestici. con la seguente riformulazione:

  • Esonero pari al 3%, se la retribuzione imponibile non eccede l’importo mensile di 1.923 euro, ovvero
  • Esonero pari al 2%, se la retribuzione imponibile mensile è superiore a 1.923 euro e non eccede l’importo di 2.692 euro

Circa la riduzione contributiva in parola, è confermata l’applicabilità della stessa anche sulla 13ma mensilità.

N.B. Si attendono ora le indicazioni dell’INPS per la piena operatività della misura.

Congedo parentale

La Legge di Bilancio 2023 prevede un incremento della misura dell’indennità per congedo parentale, commisurata sulla retribuzione, dal 30 all’80%

  • in alternativa tra i genitori, in base alla modifica operata dalla Camera dei deputati, a differenza di quanto previsto dalle prime anticipazioni del Disegno di Legge che la delimitava con esclusivo riferimento alla madre lavoratrice dipendente,
  • per la durata massima di un mese (poichè i congedi parentali sono fruibili in forma frazionata, anche per un complesso di periodi, purchè non superiori ad un mese),
  • da usufruire entro il sesto anno di vita del bambino ovvero entro il sesto anno dall’ingresso in famiglia del minore, nel caso di adozione o affidamento.

Quota 103

La Legge di Bilancio 2023 introduce, in via sperimentale, per il 2023, un’ulteriore ipotesi di pensionamento anticipato, denominata pensione anticipata flessibile che si aggiunge, quindi, come possibilità alternativa a quelle vigenti.

A tale trattamento si può accedere al raggiungimento di un’età anagrafica di almeno 62 anni e di un’anzianità contributiva di almeno 41 anni (cd. Quota 103).

Al fine del conseguimento del requisito contributivo, è previsto che i periodi assicurativi maturati nelle diverse gestioni pensionistiche INPS possano essere cumulabili gratuitamente.

La successiva liquidazione, in base agli ordinari criteri di calcolo, ha luogo a decorrere dal mese in cui si avrebbe diritto al trattamento in base alla disciplina della pensione di vecchiaia, quindi, salvi casi specifici, dal mese successivo al compimento di 67 anni.

Si ritiene utile evidenziare, in particolare, che il trattamento liquidato, fino alla maturazione dei requisiti per l’accesso alla pensione di vecchiaia, non è cumulabile con i redditi da lavoro dipendente o autonomo, ad eccezione di quelli derivanti da lavoro autonomo occasionale, cumulabili nel limite di 5.000 euro lordi annui.

Incentivo alla prosecuzione dell’attività lavorativa

Viene previsto un incentivo per i lavoratori dipendenti che, pur avendo raggiunto entro il 31 dicembre 2023 i requisiti per il trattamento pensionistico anticipato (cd. Quota 103), decidano di rimanere in servizio. Il riconoscimento del beneficio non è automatico in quanto è l’interessato a dover decidere se fruirne o meno. È prevista, infatti, in capo al dipendente, la facoltà di scelta tra:

  • continuare a versare la quota di contributi a suo carico dovuti all’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti e alle forme sostitutive ed esclusive della medesima, in modo da aumentare l’importo della pensione futura;
  • godere dell’incentivo, rinunciando, ai fini pensionistici, all’accredito contributivo della quota a proprio carico, in relazione al periodo interessato da tale opzione, e ricevere direttamente, in busta paga, il valore della quota stessa.

N.B. La norma demanda ad un decreto ministeriale la definizione delle modalità attuative.